Le opere assentite devono essere realizzate nella loro integrità, ivi comprese le sistemazioni esterne, ove previsto.
Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, deve essere presentata dichiarazione del direttore dei lavori che asseveri che le opere realizzate non pregiudicano la sicurezza e garantiscono l’idoneità statica dell’edificio. Qualora non siano stati fatti interventi sulle strutture, la dichiarazione si limiterà ad indicare tale circostanza.
Nel caso l’ufficio preposto al controllo, a seguito di comunicazione di fine lavori, verifichi che l’intervento non è ultimato, lo stesso ne dà comunicazione al dirigente competente, il quale sospende il rilascio dell’agibilità, sino ad intervenuta ultimazione dei lavori. Nel caso in cui i titoli abilitativi siano scaduti, il dirigente sospende i lavori fino all’ottenimento di nuovi titoli abilitativi per completare gli stessi.