IL SINDACO
Preso atto che si è verificato un movimento franoso che ha provocato la caduta massi in corrispondenza del ciglio di monte lungo un tratto di via Fernando Bragaglia;
Ritenuto pertanto doveroso, nelle more dell’esecuzione di approfondimenti da condurre in orario diurno e dopo le necessarie valutazioni geologiche, adottare provvedimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), l’ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;
Ritenuto opportuno dover provvedere in merito e interdire il transito a tutti gli utenti della strada per salvaguardare la sicurezza degli stessi;
Rilevata la necessità, a tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità delle persone, di dover adottare provvedimento di sospensione e regolamentazione della circolazione stradale;
Visti il Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 - Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ai sensi di tutte le leggi ed aggiornamenti vigenti in materia e ai fini della Sicurezza Pubblica, della prevenzione e della corretta circolazione stradale
ORDINA
Per quanto espresso in narrativa, di interdire, a far data dal giorno di emissione della presente ordinanza e fino a successiva revoca ovvero, quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, la chiusura al transito sia pedonale che veicolare a tutti gli utenti della strada comunale Via Fernando Bragaglia.
È fatta esclusione il transito ai residenti nel tratto iniziale e finale di via Fernando Bragaglia.
È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal D.lgs.285/1992 e dal D.P.R.495/1992 e successive modificazioni;
L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati dall’art.12 del N.C.D.S.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Morolo,15/09/2025